Per Divisione vedi art. 1119 c.c.
Per Innovazione vedi art. 1120-1121 c.c.
Le parti di proprietà comune del fabbricato sono indicate nel codice civile; le parti di proprietà individuale risultano dal titolo di acquisto e sono riservate all’uso ed al godimento di uno solo dei condomini.
Il Regolamento di Condominio (vedi art. 1138 c.c.)
Il regolamento condominiale è un documento fondamentale in uno stabile in quanto ne regola la vita interna.
Il regolamento di condominio si articola in una serie di norme che disciplinano i servizi e le parti comuni, l’attività dell’amministratore e quella dell’assemblea condominiale.
Allegate al regolamento di condominio ci sono le c.d. tabelle millesimali (cioè i valori proporzionali di ciascuna unità immobiliare di proprietà esclusiva, facente parte del fabbricato) per la ripartizione delle spese.
L’Assemblea
I condomini, essendo proprietari di una frazione del fabbricato, sono parte di una collettività (condominio) che ha regole alle quali tutti debbono adeguarsi.
Il Condominio non avendo soggettività giuridica, deve agire attraverso un Amministratore il quale ha funzioni principalmente Esecutive; chi prende invece le decisioni (funzione deliberante) è l’Assemblea dei Condomini. Entro specifici limiti l’assemblea può delegare parte delle proprie attribuzioni ai consiglieri del condominio (un limitato numero di condomini che in base alla delega conferita ed agendo collegialmente, la sostituisce).
L’Assemblea è convocata dall’Amministratore almeno una volta l’anno; ma può essere richiesta da almeno due condomini che rappresentano almeno un sesto del valore dell’edificio.
L’Avviso di Convocazione dell’Assemblea deve essere recapitato almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo diversa disposizione del regolamento. E conterrà l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. E’ prevista l’opposizione circa la possibilità che l’assemblea deliberi su argomenti non presenti all’ordine del giorno.
Validità della delibera vedi art. 1136 c.c.
E’ prevista la possibilità di delega in assemblea.
Le delibere dell’assemblea dei condomini sono obbligatorie per tutti i partecipanti; ed è prevista la possibilità di impugnarle davanti all’Autorità Giudiziaria per l’annullamento, se violano la legge o il regolamento di condominio. Ma l’impugnazione non ne sospende l’esecuzione ed il relativo diritto dev'essere esercitato entro termini ben precisi (30 gg.).
Le delibere assembleari vengono trascritte in un libro dei verbali tenuto dall’Amministratore.
L’Amministratore vedi art. 1129-1130-1131 c.c.
Contabilità vedi art. 1130 c.c. (al termine di ogni esercizio, 12 mesi, viene predisposto, dall’Amministratore, un rendiconto nel quale si dimostrano le spese sostenute per il mantenimento delle parti comuni e per il funzionamento dei vari servizi).
Spese e Ripartizione vedi art. 1123 c.c. (ripartizione in proporzione alla valore della proprietà di ciascuno evidenziato nelle tabelle millesimali).
Consigli Utili
E’ importante ricordare che i servizi comuni non sono riservati in esclusiva ad alcuno e che ognuno deve servirsene per le esigenze strettamente indispensabili, evitando sprechi ed abusi.
La tranquillità ed il riposo delle persone sono un diritto e non una gentile concessione.
Il sereno e franco confronto di idee, nella sede appropriata, determina decisioni adeguate alle necessità della maggioranza, senza danno per alcuno.
La vita nella comunità condominiale impone il rispetto reciproco e la solidarietà tra tutti i condomini.
Manifestate il vostro interesse per la comunità condominiale partecipando attivamente alle assemblee del condominio ed alla discussione sugli argomenti posti all’ordine del giorno.